{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-32_1995-10-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10488&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "40a348ce49bf1cb592032a973c7badac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.10.1995 16.1995.32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:03", "Checksum": "2239c524a45ea046131546c5715103a4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 24.10.1995 16.1995.32\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n24 ottobre 1995/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 gennaio 1995 presentato da\n|\n|\nComunione compropr. condominio __________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 31 dicembre 1994 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 30 agosto1994 nei confronti di\n|\n|\n__________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 668.10 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 30 agosto 1994 l’Amministrazione dei compro-prietari del condominio “__________ ” ha convenuto in giudizio il signor __________, comproprietario dello stabile in oggetto, al fine di ottenere il pagamento di fr. 668.10, importo corrispondente alla quota parte posta a suo carico delle spese sostenute in relazione a lavori effettuati nello stabile. Trattasi in particolare dei lavori resisi necessari per la ricerca di una perdita d’acqua riscontrata nell’appartamento di un altro condomino, il signor __________, e più precisamente nel bagno di quest’ultimo, e per i relativi lavori di rispristino, per un totale a carico di tutti i condomini di fr. 4’395.50.\nIl convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di dover partecipare alle spese di rifacimento del bagno di un singolo comproprietario.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accogliendo la tesi del convenuto secondo la quale l’importo in contestazione non si riferirebbe a spese di riparazione di una parte comune bensì di una parte di proprietà di un condomino e quindi di esclusiva spettanza di quest’ultimo, ha respinto l’istanza.\n3. Con il presente tempestivo gravame la Comunione dei compro-prietari del Condomino “__________ ” , validamente autorizzata ad adire le vie ricorsuali, è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. L’insorgente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale con particolare riferimento ai disposti di legge che regolano la proprietà per piani e distinguono le parti comuni da quelle di diritto esclusivo.\nCon osservazioni 27 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. A titolo introduttivo e abbondanziale si osserva che la ripartizione delle spese oggetto della lite è stata decisa dall’assemblea dei condomini del 10 febbraio 1994 e che il signor _________ non ha impugnato tale decisione davanti al giudice, come imporrebbero i combinati art. 712m cpv. 2 CC e 75 CC, ma ha espresso formalmente i motivi della sua opposizione - cautelandosi di farlo tempestivamente - nei confronti dell’amministrazione del condominio. Ancorché la decisione sia cresciuta in giudicato, i termini della presente vertenza dimostrano che la parte istante non se ne è voluta prevalere.\n6. Per quanto riguarda le censure ricorsuali, va anzitutto ricordato che il giudice di pace ha ritenuto che l’istante abbia provato, in particolare con la produzione della planimetria doc. H, che il danneggiamento concernesse il tubo di raccordo del lavabo nella sala da bagno del condomino con la colonna, ossia una parte della tubazione che si dirama in quel solo singolo appartamento. E’ ben vero che l’ istruttoria non ha verificato peritalmente, ossia con miglior esattezza, l’origine della fuoriuscita d’acqua, ma il giudice di pace ha evidentemente ritenuto sufficiente la documentazione a sua disposizione, concludendo che l’istante non avesse dimostrato la caratteristica di parte comune del tratto di tubazione difettosa.\nIn questa sede, a prescindere da altre censure (di cui si dirà eventualmente in seguito), la ricorrente insiste affermando che lo stesso doc. H starebbe proprio a provare che la perdita di acqua è stata individuata nel punto di raccordo del tubo di ventilazione primaria dell’edificio con i tubi di scarico del lavabo e del WC: in altre parole l’evento dannoso si collocherebbe unicamente nel tubo di ventilazione che è parte comune dell’ immobile."}