D, è altrettanto vero che quest’assegno è stata emesso il 20 dicembre 1993, ossia dopo la stesura della lettera in questione e dopo che i termini previsti per la consegna della merce erano già decorsi da oltre un mese. In simili circostanze dove il riconoscimento di debito è stato allestito, senza condizione alcuna, posteriormente all’ assunzione da parte del creditore di un determinato impegno, competeva al debitore chiamato ad effettuare il pagamento eccepire l’inadempienza di controparte, ciò che in concreto non è avvenuto. In effetti, dalle risultanze istruttorie nulla emerge a sostegno della tesi ricorsuale circa la mancata consegna dei capi ordinati entro i termini pattuiti.