CEF 1°aprile 1993 in re M.AG/B.). Nella concreta fattispecie il ricorrente eccepisce l’inesigibilità del credito oggetto dell’assegno prodotto a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione per il fatto che il procedente non ha provato di aver adempiuto alle condizioni di consegna della merce contenute nello suo scritto 11 novembre 1993 e alle quali era subordinato il pagamento. Ora, se è vero che nello scritto 11 novembre 1993 __________ si è impegnato a fornire la merce a date stabilite (16 e 18 novembre 1993) pena la possibilità per l’acquirente di revocare l’assegno di cui al doc.