Il ricorrente rimprovera al primo giudice un’erronea valutazione delle prove e la conseguente errata applicazione del diritto materiale con particolare riferimento al fatto di aver concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito nonostante questo fosse subordinato al realizzarsi di una condizione sospensiva che il procedente non ha provato essersi adempiuta. Con osservazioni 24 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett.