Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 febbraio 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice un’erronea valutazione delle prove e la conseguente errata applicazione del diritto materiale con particolare riferimento al fatto di aver concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito nonostante questo fosse subordinato al realizzarsi di una condizione sospensiva che il procedente non ha provato essersi adempiuta.