2. Con sentenza 30 gennaio 1995 il pretore, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nell’assegno sottoscritto dall’escusso il 20 dicembre 1993 (doc. D) e ritenuto che questi non ha reso verosimili le eccezioni sollevate all’ udienza, ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione per l’importo indicato nell’assegno e pari a fr. 6’303.85 oltre accessori. 3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 febbraio 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett.