{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-31_1995-05-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10487&nX40_KEY=4711562&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "03c62625492876185a4dd69457e4589c"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1995.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.05.1995 16.1995.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:36:14", "Checksum": "68a63c74f02dead1d96bef9c6d156b34", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 08.05.1995 16.1995.31\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidarlo. Incombe all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere poste in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Rep 1987 pag. 150-151; Panchaud/Caprez, op.cit., § 26 pag. 61; BlSchK 1982 pag. 95-97; CEF 1°aprile 1993 in re M.AG/B.).\nNella concreta fattispecie il ricorrente eccepisce l’inesigibilità del credito oggetto dell’assegno prodotto a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione per il fatto che il procedente non ha provato di aver adempiuto alle condizioni di consegna della merce contenute nello suo scritto 11 novembre 1993 e alle quali era subordinato il pagamento.\nOra, se è vero che nello scritto 11 novembre 1993 __________ si è impegnato a fornire la merce a date stabilite (16 e 18 novembre 1993) pena la possibilità per l’acquirente di revocare l’assegno di cui al doc. D, è altrettanto vero che quest’assegno è stata emesso il 20 dicembre 1993, ossia dopo la stesura della lettera in questione e dopo che i termini previsti per la consegna della merce erano già decorsi da oltre un mese.\nIn simili circostanze dove il riconoscimento di debito è stato allestito, senza condizione alcuna, posteriormente all’ assunzione da parte del creditore di un determinato impegno, competeva al debitore chiamato ad effettuare il pagamento eccepire l’inadempienza di controparte, ciò che in concreto non è avvenuto. In effetti, dalle risultanze istruttorie nulla emerge a sostegno della tesi ricorsuale circa la mancata consegna dei capi ordinati entro i termini pattuiti.\nNe discende che la conclusione pretorile secondo la quale l’escusso non ha reso verosimile l’eccezione di inesigibilità del credito ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, deve essere confermata.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 1° febbraio 1995 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.,- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.180.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}