Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC e le norme di legge citate pronuncia: 1. Il ricorso 16 settembre 1994 della __________ è accolto. § Di conseguenza la sentenza 8 settembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e l’incarto è rinviato al primo giudice per gli incombenti di cui ai considerandi. 2. Non si prelevano tasse o spese di giustizia mentre lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria