- che pertanto con l’annullamento della sentenza si impone il rinvio dell’incarto al pretore per l’esecuzione della procedura ai sensi dell’art. 387 CPC; - che non si prelevano tasse e spese di giustizia mentre le ripetibili sono a carico dello Stato dal momento che il ricorso, accolto, è la conseguenza di un’iniziativa processualmente scorretta del giudice di prima istanza (II CCA 26 settembre 1994 in re F. SA/I.; I CCA 27 settembre 1993 in re P./O.), mentre la controparte non può essere considerata soccombente non avendo nemmeno contribuito a provocare la decisione viziata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 3); Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.