- che tale legittimazione non è infatti un presupposto processuale ma invece un elemento di diritto sostanziale la cui eventuale mancanza non permette di respingere in ordine l’istanza ma necessita di un giudizio di merito che il giudice emana sulla base dei fatti allegati ed accertati (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17/18; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 181, n. 2 e 5); - che avendo prolato un giudizio incidentale invece che una sentenza di merito dopo esecuzione regolare della procedura (discussione dell’istanza) il primo giudice ha violato norme di procedura che comportano l’annullamento della decisione in virtù dell’art. 143 cpv. 1 CPC;