- che agendo in questo modo il giudice non fa altro che garantire il diritto costituzionale di essere sentito la cui violazione comporta la nullità della procedura, a meno che le parti non hanno la possibilità di esprimersi liberamente dinnanzi all’autorità ricorsuale e che dispone di una cognizione piena, così che il rinvio al primo giudice sarebbe una vana formalità, (nel nostro cantone è esclusa la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni) (Rep. 1990 310 e 1980 310; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 84, n. 3; II CCA 19 settembre 1994 in re F.SA/I;