che, in considerazione della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie (dal 15 luglio all 31 agosto ex art. 132 e 133 CPC), il termine di 20 giorni per ricorrere in cassazione ha iniziato a decorrere dal 1° settembre 1994, quindi quando l’insorgente era stato dimesso dal surriferito __________ e ancora non era ospedalizzato; che di conseguenza, non sussistendo alcun grave motivo di impedimento, il ricorrente avrebbe potuto ossequiare il termine ricorsuale agendo personalmente o facendosi rappresentare; che pertanto il ricorso, manifestamente tardivo, non merita ulteriore approfondimento Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.