che il termine per ricorrere in cassazione è un termine improrogabile in quanto fissato dalla legge; che i casi di oggettiva impossibilità ad agire in tempo utile sono espressamente regolati mediante l’istituto della restituzione in intero contro il lasso dei termini; che secondo l’art. 137 lett. b CPC, fattispecie alla quale il ricorrente fa in sostanza riferimento, la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se la parte dimostra di essere stata impedita di agire in tempo utile a causa di un fatto grave che non poteva essere evitato;