Il ricorso per cassazione 6 settembre 1994 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano. Sezione 1 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza la __________ è condannata a versare a __________ la somma di fr. 1348.40 oltre interessi del 5% a far tempo dal 28 novembre 1991. 2. L’opposizione interposta dalla __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 1’348.40 oltre interessi del 5 % dal 28 novembre 1991. 3. La tassa di giustizia in fr.