4) e che deve quindi essere riversato all’istante, semplicemente sulla base delle allegazioni e delle ammissioni della convenuta. Su questo importo devono essere conteggiati gli interessi di mora del 5% a far tempo dal 28 novembre 1991, ossia dalla data del PE in difetto di una precedente messa in mora. 9. Nonostante la maggiore soccombenza della parte istante (5/7), alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 6 settembre 1994 di __________ è parzialmente accolto.