3’000.- per persona erroneamente indicati dal direttore della convenuta su questo medesimo documento. Se ne deve dedurre che la sentenza pretorile (ancorchè al limite della carenza di motivazione) non offre il fianco a censure laddove rimprovera all’istante di non aver fatto fronte al suo onere probatorio sulla pretesa sproporzione tra prestazioni e prezzo pagato. 8. Per contro dev’essere accolta la censura di cui al punto 3c) del ricorso. Il pretore infatti non si è espresso sulla domanda di rifusione dell’importo di fr. 1’348.40 riversato alla convenuta da parte del suo corrispondente africano, esclusa la provvigione calcolata sullo stesso.