la differenza di fr. 1’191.05 corrisponde quindi alla provvigione di spettanza della convenuta, provvigione che l’istante ha riconosciuto di dovere (cfr. verbale 26 maggio 1992), per il che è escluso si possa parlare di indebito arricchimento. Per quanto attiene poi al preteso diritto dell’istante alla rifusione di quanto versato in più alla convenuta rispetto al costo effettivo delle prestazioni di cui ha beneficiato, dai documenti I e H si evince unicamente il costo di certe prestazioni così come fatturato direttamente da chi le erogava.