Questo perchè la volontaria effettuazione di una prestazione crea la presunzione dell’esistenza dell’obbligazione che si intendeva estinguere per mezzo di tale prestazione. Non tocca perciò a chi intende trattenere la prestazione ricevuta dimostrare l’esistenza della causa della stessa ma invece a chi la rivendica dimostrare la sua inesistenza o l’errore in cui è incorso circa l’esistenza della causa (DTF 106 II 31; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 1988, pag. 657 e 667; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 1992, n. 80 ad art. 62 CO). 7.