{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-22_1995-08-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10483&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3922bbef77f23379e5ca84c0138b3626"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.08.1995 16.1995.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:07", "Checksum": "72f106203bb7b4c6577d01a734240ff1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.08.1995 16.1995.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nChi intende far valere una pretesa di indebito arricchimento deve quindi dimostrare l’inesistenza della causa che si suppone essere a fondamento della prestazione di cui si chiede la restituzione. Questo perchè la volontaria effettuazione di una prestazione crea la presunzione dell’esistenza dell’obbligazione che si intendeva estinguere per mezzo di tale prestazione. Non tocca perciò a chi intende trattenere la prestazione ricevuta dimostrare l’esistenza della causa della stessa ma invece a chi la rivendica dimostrare la sua inesistenza o l’errore in cui è incorso circa l’esistenza della causa (DTF 106 II 31; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 1988, pag. 657 e 667; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 1992, n. 80 ad art. 62 CO).\n7. Alla luce dei principi sopra enunciati competeva quindi all’istante provare il realizzarsi dei presupposti dell’indebito arricchimento, prova che egli ha fornito limitatamente all’importo di fr. 1’348.40 di cui si dirà in seguito.\nIl motivo principale del ricorso sta nel fatto che il pretore non avrebbe riconosciuto come provata la circostanza per cui la convenuta ha incassato un importo superiore a quello del costo effettivo delle prestazioni di cui il ricorrente ha beneficiato nel corso del suo soggiorno in Sud Africa. Ora, dalle risultanze processuali emerge che per la copertura dei costi relativi al viaggio intrapreso dall’istante la convenuta ha versato al suo corrispondente africano, la società __________, ZAR 22’398 pari a fr. 11’758.95 (doc. 3), mentre l’istante ha versato alla convenuta l’importo di complessivi fr. 12’950.-: la differenza di fr. 1’191.05 corrisponde quindi alla provvigione di spettanza della convenuta, provvigione che l’istante ha riconosciuto di dovere (cfr. verbale 26 maggio 1992), per il che è escluso si possa parlare di indebito arricchimento.\nPer quanto attiene poi al preteso diritto dell’istante alla rifusione di quanto versato in più alla convenuta rispetto al costo effettivo delle prestazioni di cui ha beneficiato, dai documenti I e H si evince unicamente il costo di certe prestazioni così come fatturato direttamente da chi le erogava. In difetto di una fatturazione dettagliata ad opera della convenuta, fatturazione che non risulta essere stata richiesta dall’istante, non è possibile fare un confronto tra quanto effettivamente pagato dall’agenzia __________ rispetto a quanto fatturato dagli operatori turistici interessati in Sud Africa.\nDi conseguenza, ritenuto che come si evince dalla deposizione della teste __________, deposizione che l’istante pur dissentendo dal contenuto non ha comunque contestato siccome inveritiera, il versamento di fr. 6’950.- era da considerarsi a saldo del prezzo di acquisto, bisogna giocoforza concludere che il ricorrente ha accettato la proposta di viaggio per il prezzo globale di fr. 12’950.-.\nA comprova di ciò basti inoltre riferirsi anche al doc. A, al quale l’istante medesimo fa più volte riferimento, che indica quale costo del viaggio, salvo eventuali modifiche del programma come di fatto è avvenuto, ZAR 10’920, ossia un importo ben superiore ai fr. 3’000.- per persona erroneamente indicati dal direttore della convenuta su questo medesimo documento.\nSe ne deve dedurre che la sentenza pretorile (ancorchè al limite della carenza di motivazione) non offre il fianco a censure laddove rimprovera all’istante di non aver fatto fronte al suo onere probatorio sulla pretesa sproporzione tra prestazioni e prezzo pagato.\n8. Per contro dev’essere accolta la censura di cui al punto 3c) del ricorso. Il pretore infatti non si è espresso sulla domanda di rifusione dell’importo di fr. 1’348.40 riversato alla convenuta da parte del suo corrispondente africano, esclusa la provvigione calcolata sullo stesso. Trattasi infatti di un importo che la convenuta di ammette di aver ricevuto a titolo di ristorno in favore del cliente, trattenuto a suo tempo al fine di ottenere “una ricevuta liberatoria a chiusura definitiva della pratica” (cfr. risposta ad 8 di cui al verbale di interrogatorio formale del direttore della convenuta signor __________, nonchè doc. 4) e che deve quindi essere riversato all’istante, semplicemente sulla base delle allegazioni e delle ammissioni della convenuta.\nSu questo importo devono essere conteggiati gli interessi di mora del 5% a far tempo dal 28 novembre 1991, ossia dalla data del PE in difetto di una precedente messa in mora.\n9. Nonostante la maggiore soccombenza della parte istante (5/7), alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\nI. Il ricorso per cassazione 6 settembre 1994 di __________ è parzialmente accolto.\nDi conseguenza la sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano. Sezione 1 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:\n1. L’istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza la __________ è condannata a versare a __________ la somma di fr. 1348.40 oltre interessi del 5% a far tempo dal 28 novembre 1991.\n2. L’opposizione interposta dalla __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 1’348.40 oltre interessi del 5 % dal 28 novembre 1991.\n3. La tassa di giustizia in fr. 300.- e le spese, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico per 5/7 mentre 2/7 vengono poste a carico della convenuta la quale rifonderà all’istante fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali.\nII. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.-\nb) spese fr. 50.-\nT o t a l e fr. 250.\ngià anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico per fr. 200.- mentre fr. 50.- vanno posti a carico della convenuta."}