{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-22_1995-08-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10483&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3922bbef77f23379e5ca84c0138b3626"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.08.1995 16.1995.22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:07", "Checksum": "72f106203bb7b4c6577d01a734240ff1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.08.1995 16.1995.22\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 settembre 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\nla sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 13 gennaio 1992 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4’957.- oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nell’autunno 1990 __________, intenzionato ad effettuare unitamente alla moglie un soggiorno di vacanza in Sud Africa, si è rivolto all’agenzia di viaggi __________ affinchè quest’ultima provedesse all’organizzazione del viaggio.\nDopo aver accettato la proposta di viaggio di cui al doc. A allestita dal corrispondente africano della convenuta e che prevedeva un costo di circa fr. 3’000.- per persona escluso il trasferimento aereo da Zurigo a __________, il signor _________ ha provveduto al pagamento di fr. 6’000.- mentre un ulteriore versamento di fr. 6’950.- gli venne richiesto il 5 novembre 1990, per un totale quindi di fr. 12’950.-.\n2. Con istanza 13 gennaio 1992 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere la rifusione di fr. 4’957.-, importo corrispondente alla differenza tra quanto versato e il costo effettivo del viaggio, ritenuta quale base contrattuale l’offerta di cui al doc. A, oltre ai ristorni percepiti dalla convenuta da parte della __________ (suo corrispondente africano) a dipendenza dei cambiamenti di programma nonchè la commissione trattenuta dalla __________.\nIn merito al versamento di fr. 6’950.-, l’istante sostiene di averlo effettuato a titolo di deposito ritenuto che al suo rientro dalle vacanze la convenuta, a dipendenza di eventuali modifiche di programma, avrebbe allestito un conteggio finale. Quest’ultima, dal canto suo, ha considerato questo versamento a saldo del costo complessivo del viaggio il cui prezzo finale ha subito delle maggiorazioni a dipendenza delle variazioni di programma richieste dai signori __________.\nLa convenuta si è quindi opposta alla pretesa avversaria contestando di aver agito quale mandataria per l’organizzazione del viaggio ma di aver funto semplicemente da intermediaria con l’agenzia sudafricana che ha allestito il programma del viaggio fissandone i relativi prezzi, percependo per il suo lavoro l’usuale provvigione del 10%. Contesta inoltre una qualsiasi responsabilità per le pretese differenze di costo tra quanto fornito all’istante e quanto pattuito ritenuto in ogni caso che eventuali maggiorazioni di costo sono da addebitare ai cambiamenti di programma richiesti dall’istante medesimo.\n3. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo comprovata la pretesa fatta valere dall’istante, in particolare non avendo questi apportata la prova che quanto fornitogli non corrispondeva, limitatamente al costo, a quanto promesso dalla convenuta.\n4. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il giudizio pretorile chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.\nIl ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali, a suo dire, emergerebbe la prova che la convenuta si è indebitamente arricchita ritenuto che l’importo da questa percepito per il viaggio era superiore al costo effettivo delle prestazioni ricevute, il tutto come si evincerebbe dai doc. I e L.\nAl ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n6. Secondo l’art. 62 CO, disposto sul quale l’istante fonda la propria pretesa, vi è indebito arricchimento quando una parte risulti arricchita a danno dell’altra parte senza che esista una causa legittima.\nL’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza (II CCA 16 aprile 1991 in re CS/S. SA).\nIn conseguenza di questa norma la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).\nNel rispetto di questo principio il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33; Rep 1989 pag. 440; Kummer, op.cit., n. 64 ad art. 8 CC)."}