Le parti non hanno rilevato - almeno subordinatamente - questo distinguo. Tuttavia può confortare il fatto, a conferma della decisione impugnata, che si tratta comunque di lavori né contemplati chiaramente dal preventivo, né esposti da __________ in sede di liquidazione. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 gennaio 1995 di __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 80.- b) spese fr. 20.- T o t a l e fr. 100.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.