Di questi lavori, il teste afferma che “il signor __________...richiese a questa ditta (n.d.r: ditta istante) l’esecuzione della stabilitura al piano superiore, non oggetto del nostro contratto”. Poichè i lavori eseguiti al secondo piano sono stati fatturati separatamente al convenuto che ha provveduto al pagamento della relativa fattura (doc. 6), non è arbitrario ritenere come lo ha fatto il primo giudice che gli ulteriori lavori che può aver ordinato il convenuto sono quelli eseguiti al primo piano.