{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-21_1995-11-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10482&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b1818622308e9d86b784bc5f25f34aea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.11.1995 16.1995.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:29", "Checksum": "7ee26eb7aa34b8f73d71f3f29e96c9e9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.11.1995 16.1995.21\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAl contrario, quanto affermato dal teste corrisponde alle risultanze del confronto fra il preventivo 10 aprile 1990 (doc. 1), con la liquidazione finale (doc. 3) che a loro volta trovano conferma nello scritto 5 ottobre 1990 della __________.\nAlla luce di quanto sopra esposto, l’interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal primo giudice è sostenibile ed esclude pertanto l’annullamento del giudizio impugnato.\nA titolo abbondanziale si può osservare in merito alla fattura contestata che - a ben vedere - essa non concerne solo lavori da gessatore eseguiti al primo piano dell’immobile. Le parti non hanno rilevato - almeno subordinatamente - questo distinguo. Tuttavia può confortare il fatto, a conferma della decisione impugnata, che si tratta comunque di lavori né contemplati chiaramente dal preventivo, né esposti da __________ in sede di liquidazione.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 20 gennaio 1995 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 80.-\nb) spese fr. 20.-\nT o t a l e fr. 100.-\ngià anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}