{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-21_1995-11-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10482&nX40_KEY=4933418&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b1818622308e9d86b784bc5f25f34aea"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.11.1995 16.1995.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:29", "Checksum": "7ee26eb7aa34b8f73d71f3f29e96c9e9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.11.1995 16.1995.21\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n. |\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n16 novembre 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n||||\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 gennaio 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 8 dicembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 28 marzo 1991 da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 1’995.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 28 marzo 1991 l’Impresa __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’995.- a saldo della fattura 25 luglio 1990 emessa per opere da gessatore eseguite nello stabile di proprietà di quest’ultimo a __________.\n__________ si è opposto alla pretesa avversaria contestando la conclusione di un contratto di appalto con la ditta istante, contratto che questa avrebbe invece concluso con la __________ che si è occupata della ristrutturazione generale dello stabile.\n2. Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla deposizione del teste __________, ha ritenuto che il contratto litigioso sia stato effettivamente concluso dalla ditta istante con il convenuto e non con la __________; il primo giudice ha quindi accolto la pretesa di parte istante, non contestata nel suo ammontare.\n3. Con il presente tempestivo gravame, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.\nA fondamento del proprio gravame il ricorrente invoca l’arbitraria valutazione delle prove con particolare riferimento all’accerta-mento del giudice di prime cure secondo il quale i lavori eseguiti dalla ditta istante e oggetto della fattura litigiosa (doc. B) sarebbero stati ordinati dal convenuto direttamente anzichè dalla ditta __________.\nCon osservazioni 6 marzo 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. Esaminando la decisione impugnata alla luce dei criteri sopra esposti non è possibile ravvisare nelle conclusioni e nelle argomentazioni del pretore elementi atti a concretizzare gli estremi del rimedio della cassazione.\nControversa nel caso concreto è la questione di sapere a chi competano le opere da gessatore elencate nella fattura di cui al doc. B eseguite dalla ditta istante al piano terreno e al primo piano.\nIn virtù dell’art. 90 CPC il giudice, confrontato a risultanze istruttorie che forniscono elementi divergenti circa una determinata circostanza, quale in concreto l’identità del committente dei lavori oggetto della fattura litigiosa, è libero di valutare la portata delle prove fornite dalle parti facendo propria la tesi che più lo convince a condizione che questa non sia chiaramente smentita da altre risultanze, ciò che non è il caso in concreto.\nIl fatto che il pretore si sia basato sulla deposizione del teste __________ anzichè su altri elementi quali l’intestazione della fattura litigiosa e del relativo richiamo di pagamento indirizzati alla __________ anzichè al convenuto, non basta a dimostrare l’arbitrarietà della decisione impugnata.\nDalla deposizione del teste __________- al tempo dei fatti azionista e organo di __________- si evince che le opere da gessatore previste nell’ambito dei lavori di riattazione dello stabile del convenuto e per l’esecuzione dei quali egli aveva concluso un contratto di appalto generale con la ditta __________, sono quelle indicate nell’offerta 10 aprile 1990 (doc. 1) ai punti 6 per il secondo piano, 9 e 10 per il primo piano, 5 e 6 per il monolocale.\nDi questi lavori, il teste afferma che “il signor __________...richiese a questa ditta (n.d.r: ditta istante) l’esecuzione della stabilitura al piano superiore, non oggetto del nostro contratto”.\nPoichè i lavori eseguiti al secondo piano sono stati fatturati separatamente al convenuto che ha provveduto al pagamento della relativa fattura (doc. 6), non è arbitrario ritenere come lo ha fatto il primo giudice che gli ulteriori lavori che può aver ordinato il convenuto sono quelli eseguiti al primo piano. A questo proposito il significato dato dal ricorrente alla deposizione del teste constituisce semplicemente una diversa interpretazione a lui più favorevole senza che ciò basti a dimostrare che quella attribuitale dal pretore è arbitraria."}