__________dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 1’500.- oltre interessi al 5% dal 10 marzo 1993. 3. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 250.-, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico per la metà mentre la rimanenza deve essere posta a carico dei convenuti in solido. Le ripetibili sono compensate. II. Le spese del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.- b) spese fr. 50.- T o t a l e fr. 200.- già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico per la metà mentre la rimanenza deve essere posta a carico della __________. Compensate le ripetibili. III. Intimazione a: