CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 gennaio 1995 di _________ e __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 13 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L’istanza è parzialmente accolta. Conseguentemente i signori __________ ed __________ sono tenuti a versare in solido alla __________ l’importo di fr. 1’500.- oltre interessi al 5% dal 10 marzo 1993. 2. L’opposizione interposta al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr.