Trattandosi di un criterio di ripartizione dipendente dalla quota di comproprietà, quindi di natura reale, questo è opponibile anche nei confronti dei terzi creditori (Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Band I, 1991, N. 698, pag. 160). Per questi motivi, essendo incontestato che i convenuti sono comproprietari della strada in ragione di 1/10, essi rispondono nei confronti dell’istante limitatamente alla loro quota parte, pari a fr. 1’500.- e non nella misura di fr. 3’000.- come erroneamente concluso dal giudice di prime cure.