Per quanto attiene all’onere di partecipazione alle spese posto a carico dei convenuti, l’art. 649 cpv. 1 CC prevede il principio secondo il quale in difetto di un diverso accordo - che nel caso di specie non risulta essere stato perfezionato - le spese generate dall’esecuzione di lavori necessari, o utili che si voglia, avviene tra i comproprietari proporzionalmente alle loro quote. Trattandosi di un criterio di ripartizione dipendente dalla quota di comproprietà, quindi di natura reale, questo è opponibile anche nei confronti dei terzi creditori (Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Band I, 1991, N. 698, pag. 160).