In altre parole, il giuramento ha unicamente degli effetti sulla persona del teste, solennemente ammonito a dire la verità, ma non sulla procedura. Il fatto quindi che nella concreta fattispecie il giudice abbia sottoposto i testi al giuramento non comporta la nullità della prova non trattandosi di un caso previsto dall’art. 238bis CPC. Poiché la deposizione testimoniale costituisce una prova tra le altre, spetta in ogni caso al giudice valutarne il contenuto, indipendentemente dal fatto che questa sia stata resa con o senza delazione di giuramento (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 358).