mentre lo stesso art. 238 bis CPC prevede la nullità della deposizione di un teste, escluso per legge da tale funzione (art. 228 CPC), nulla prevede in caso di inosservanza dell’art. 229 n. 3 CPC, secondo cui sono sentiti senza delazione di giuramento coloro che hanno un interesse nella lite. Va comunque osservato che scopo del giuramento è unica-mente quello di rendere più impegnativa la deposizione, tant’è che la falsa testimonianza resa sotto giuramento è punita più severamente in virtù dell’art. 307 cpv. 2 CP. In altre parole, il giuramento ha unicamente degli effetti sulla persona del teste, solennemente ammonito a dire la verità, ma non sulla procedura.