Anzitutto non può essere condivisa la censura di nullità della deposizione dei tre testimoni, comproprietari della strada, fondata sull’art. 238 bis CPC. E’ vero infatti che quella norma prevede esplicitamente la nullità della prova, in presenza di inosservanza delle disposizioni relative all’assunzione dei testi (art. 228, 234 cpv. 3 e 4 CPC), ma va precisato che l’art. 234 cpv. 3 fa esclusivamente obbligo al giudice di chiedere al teste - fra l’altro - se ha da sperare un utile oppure da temere un danno dall’esito del processo: