I ricorrenti rimproverano al primo giudice di essersi riferito alle deposizioni dei testi __________, _________ e __________, sentiti con delazione di giuramento, nonostante avessero un interesse nella vertenza a dipendenza della loro qualità di comproprietari della strada sulla quale sono stati eseguiti i lavori litigiosi, quindi condebitori solidali nei confronti dell’istante. Questa censura, a prescindere dalla sua tardività non essendo mai stata sollevata né al momento dell’assunzione dei testi né in sede di conclusioni, è infondata. Anzitutto non può essere condivisa la censura di nullità della deposizione dei tre testimoni, comproprietari della strada, fondata sull’art. 238 bis CPC.