{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-20_1996-04-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10481&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7c4e5df54b4ceee4b70891abaf95ebcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 01.04.1996 16.1995.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:13:58", "Checksum": "0e78af24a9144f471a430676bb05286a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 01.04.1996 16.1995.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAnzitutto non può essere condivisa la censura di nullità della deposizione dei tre testimoni, comproprietari della strada, fondata sull’art. 238 bis CPC. E’ vero infatti che quella norma prevede esplicitamente la nullità della prova, in presenza di inosservanza delle disposizioni relative all’assunzione dei testi (art. 228, 234 cpv. 3 e 4 CPC), ma va precisato che l’art. 234 cpv. 3 fa esclusivamente obbligo al giudice di chiedere al teste - fra l’altro - se ha da sperare un utile oppure da temere un danno dall’esito del processo: orbene, per tutti i testi risulta dal verbale che essi si sono dichiarati “indifferenti” all’esito della lite, ciò che sottintende che il primo giudice ha formulato loro la domanda corrispondente. Ma v’é di più: mentre lo stesso art. 238 bis CPC prevede la nullità della deposizione di un teste, escluso per legge da tale funzione (art. 228 CPC), nulla prevede in caso di inosservanza dell’art. 229 n. 3 CPC, secondo cui sono sentiti senza delazione di giuramento coloro che hanno un interesse nella lite.\nVa comunque osservato che scopo del giuramento è unica-mente quello di rendere più impegnativa la deposizione, tant’è che la falsa testimonianza resa sotto giuramento è punita più severamente in virtù dell’art. 307 cpv. 2 CP.\nIn altre parole, il giuramento ha unicamente degli effetti sulla persona del teste, solennemente ammonito a dire la verità, ma non sulla procedura. Il fatto quindi che nella concreta fattispecie il giudice abbia sottoposto i testi al giuramento non comporta la nullità della prova non trattandosi di un caso previsto dall’art. 238bis CPC. Poiché la deposizione testimoniale costituisce una prova tra le altre, spetta in ogni caso al giudice valutarne il contenuto, indipendentemente dal fatto che questa sia stata resa con o senza delazione di giuramento (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 358).\nIn tal senso, spetta pure al giudice distanziarsi dal contenuto di una testimonianza quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile per l’esistenza di un rapporto con una delle parti che ne possa intaccare la credibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; IICCA 15 settembre 1994 in re B./B.A.)\nNella fattispecie non vi è motivo di ritenere che l’esistenza di un rapporto di comproprietà tra i ricorrenti e i testi __________, _________ e _________ possa aver indotto quest’ultimi a dare una versione distorta o inveritiera dei fatti, né del resto gli stessi ricorrenti sostengono ciò.\nNe discende che queste deposizioni, nella misura in cui permettono al giudice di fondare il proprio convincimento, possono senz’altro essere tenute in considerazione.\n6. Gli insorgenti ribadiscono in questa sede di non aver mai acconsentito all’esecuzione dei lavori di pavimentazione ad opera dell’istante, ragione per la quale contestano di dover partecipare al pagamento delle prestazioni fatturate da quest’ultima.\nIn merito alla problematica relativa all’esistenza o meno del consenso dei convenuti all’esecuzione dell’opera, i dubbi espressi dal primo giudice al punto 3 della sua sentenza non sono privi di fondamento se si pensa che nessuno dei testi conferma l’accordo incondizionato dei convenuti all’esecuzione delle opere litigiose da parte di una ditta diversa da quella dell’appaltatore generale _________ e, a maggior ragione, se si considera che i convenuti, verosimilmente a differenza degli altri comproprietari, non hanno sottoscritto l’offerta della ditta __________ (cfr. deposizione __________).\nIn ogni caso, come già avvenuto dinanzi al primo giudice, anche in questa sede la questione relativa alla prova dell’ esistenza o meno del consenso dei convenuti può rimanere indecisa, trattandosi di lavori necessari ai sensi dell’art. 647 c CC la cui esecuzione poteva essere decisa dalla maggioranza dei comproprietari.\nPer lavori necessari si intendono i lavori di manutenzione, riparazione e rinnovazione destinati a conservare il valore della cosa e mantenerla idonea all’uso (Meier-Hayoz, Das Eigentum in Berner Kommentar, 1966, N. 47 ad art. 647; nella DTF 107 II 143 consid. 2 sono considerati necessari i lavori destinati all’eliminazione di difetti di costruzione). Nel caso concreto, ritenuto che la pavimentazione della strada di accesso alle abitazioni dei comproprietari si è resa necessaria al fine di ovviare ai disagi che la strada creava agli utenti in caso di pioggia (cfr. deposizioni _________ e __________), ben si può parlare di lavoro necessario.\nL’esito non sarebbe comunque diverso anche volendo considerare i lavori di pavimentazione in discussione utili anziché necessari, essendo in ogni caso data la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 647 d CC poiché i signori _________ rappresentano soltanto 1/10 della comproprietà. Al proposito si osserva che la distinzione tra lavori necessari o utili deve essere effettuata in ogni singolo caso a dipendenza delle circostanze concrete (Meier-Hayoz, op. cit., N. 22 ad art 647 c).\n7. Per quanto attiene all’onere di partecipazione alle spese posto a carico dei convenuti, l’art. 649 cpv. 1 CC prevede il principio secondo il quale in difetto di un diverso accordo - che nel caso di specie non risulta essere stato perfezionato - le spese generate dall’esecuzione di lavori necessari, o utili che si voglia, avviene tra i comproprietari proporzionalmente alle loro quote. Trattandosi di un criterio di ripartizione dipendente dalla quota di comproprietà, quindi di natura reale, questo è opponibile anche nei confronti dei terzi creditori (Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Band I, 1991, N. 698, pag. 160)."}