{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-04-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-20_1996-04-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10481&nX40_KEY=4933410&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7c4e5df54b4ceee4b70891abaf95ebcb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 01.04.1996 16.1995.20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:13:58", "Checksum": "0e78af24a9144f471a430676bb05286a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 01.04.1996 16.1995.20\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n1. aprile 1996/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 gennaio 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 13 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdi-zione di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 25 novembre 1993 da\n|\n|\n__________ patr. Dallo studio legale __________\n|\ncon la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’000.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dai convenuti al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. __________ ed __________ sono comproprietari della particella no. __________RFD _________ costituita da una strada coattiva in comproprietà con i signori __________, __________, __________ e __________.\nCon istanza 25 novembre 1993 la __________ , ditta che si è occupata della pavimentazione della strada, ha convenuto in giudizio _________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’000.- oltre accessori, importo corrispondente alla quota parte delle spese poste a loro carico per l’esecuzione del menzionato intervento.\nI convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando di aver conferito alla ditta istante, direttamente o per il tramite di un rappresentante, l’incarico di procedere ai lavori di pavimen-tazione oggetto della fattura litigiosa, lavori peraltro non eseguiti a regola d’arte e comunque contestati nel loro ammontare complessivo in quanto eccessivo. Essi hanno rilevato inoltre che la pavimentazione della loro quota di coattiva era già stata prevista e compresa nel prezzo pattuito con la ditta __________ di _________ che si è occupata dell'edificazione della loro casa di abitazione, circostanza questa nota agli altri comproprietari.\n2. Con il querelato giudizio il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord, basandosi sulle risultanze istruttorie, in particolare sulle deposizioni testimoniali dalle quali è emersa l’accettazione da parte dei convenuti dell’ esecuzione dei lavori di pavimentazione ad opera dell’istante, ha concluso al loro obbligo di pagamento di un quinto della fattura litigiosa. A identica conclusione il giudice di prime cure è giunto anche applicando gli art. 671 segg. CC.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 25 gennaio 1995 del presidente di questa Camera, __________ ed __________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al giudice di aver fondato il proprio convincimento su testimonianze inattendibili in quanto rese da persone che hanno un interesse nella lite. Nel merito ribadiscono di non aver mai acconsentito all’esecuzione della pavimentazione ad opera dell’istante trattandosi di lavori da loro già commissionati e pagati alla ditta __________, appaltatrice generale della loro abitazione.\nCon osservazioni 22 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n5. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di essersi riferito alle deposizioni dei testi __________, _________ e __________, sentiti con delazione di giuramento, nonostante avessero un interesse nella vertenza a dipendenza della loro qualità di comproprietari della strada sulla quale sono stati eseguiti i lavori litigiosi, quindi condebitori solidali nei confronti dell’istante.\nQuesta censura, a prescindere dalla sua tardività non essendo mai stata sollevata né al momento dell’assunzione dei testi né in sede di conclusioni, è infondata."}