richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Conseguentemente il decreto di stralcio 29 settembre 1994 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna così come la procedura di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 29 luglio 1994 dal Comune di __________ sono nulli. 2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, vanno poste a carico del Comune di __________ mentre lo __________ è tenuto a rifondere a __________ la somma di fr. 100.- a titolo di ripetibili per la prima e la seconda sede.