1’000.- sono di competenza del giudice di pace (art. 5 LOG); - che nella concreta fattispecie il pretore ha manifestamente disatteso l’art. 97 cpv. 3 CPC ritenuto che dal precetto esecutivo allegato all’istanza di rigetto dell’opposizione, e alla quale questa fa esplicito riferimento, si evince chiaramente che il valore di causa è di fr. 53.80 e non fr. 2’816.60 come indicato nell’istanza, errore facilmente rilevabile e peraltro esplicitamente riconosciuto dalla stessa parte istante nel suo scritto 28 settembre 1994;