La verifica della validità ed efficacia della disdetta notificata dal datore di lavoro deve pertanto essere effettuata sulla base degli art. 335a segg. CO. Ne discende che la conclusione del primo giudice secondo la quale la disdetta 8 gennaio 1994 è efficace per la fine di febbraio 1994 non può essere censurata essendo il frutto di una corretta applicazione dei combinati disposti di cui agli art. 335b cpv. 1 e 335c cpv. 1 CO (Streiff/von Kaenel, op.cit., art. 355b CO, N. 3). Il periodo mensile di prova era ampiamente trascorso al momento della disdetta.