lettera 30 gennaio 1996 del suo patrocinatore). Da queste risultanze bisogna concludere che al contratto di lavoro che ci occupa non tornano applicabili le norme del CCL bensì quelle del CO, ragione per la quale diviene superfluo l’esame affrontato dal pretore circa la durata degli effetti normativi di un CCL allorquando questo cessa di essere in vigore. La verifica della validità ed efficacia della disdetta notificata dal datore di lavoro deve pertanto essere effettuata sulla base degli art. 335a segg.