In altri termini, la validità delle disposizioni normative del CCL è limitata a coloro i quali vi partecipano, cioè i datori di lavoro direttamente stipulanti o quelli appartenenti alle associazioni di categoria stipulanti per una parte, e per l’altra parte i lavoratori aderenti alle associazioni che hanno aderito al CCL (art. 356 cpv. 1 CO). A questi, con il consenso delle parti che hanno stipulato il CCL possono aggiungersi singoli datori di lavoro o singoli lavoratori non aderenti alle associazioni stipulanti (art. 356b cpv. 1 CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvetragrecht, 5a. edizione, 1992, n. 3 ad art. 356b CO;