In effetti, da quella deposizione non risulta per nulla che le parti abbiano concluso un accordo per porre fine al loro rapporto di lavoro per la fine del 1993. La conclusione pretorile secondo la quale la tesi del convenuto circa l’esistenza di un simile accordo non sarebbe proponibile, sia perché proposta tardivamente - solo in sede di conclusioni - sia perché contraddetta da altre risultanze istruttorie quali il chiaro contenuto della disdetta 8 gennaio 1994, deve pertanto essere confermata. Né questa nuova esposizione fattuale può avere rilievo in questa sede in virtù dell’art. 321 CPC. 7.