Contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la deposizione del teste __________ che riferisce di un colloquio tra le parti intervenuto in sua presenza e secondo il quale egli avrebbe proposto l’assunzione del marito della signora __________ in sua sostituzione, non è tale da inficiare il contenuto della disdetta scritta 8 gennaio 1994. In effetti, da quella deposizione non risulta per nulla che le parti abbiano concluso un accordo per porre fine al loro rapporto di lavoro per la fine del 1993.