Osserva inoltre di non essere stato a conoscenza della malattia della dipendente la quale ha abbandonato il posto di lavoro a partire dal 17 dicembre 1993, ciò che giustificherebbe il licenziamento in tronco. 3. Con il querelato giudizio il pretore, dopo aver accertato l’applicabilità delle norme del CO, quindi l’efficacia della disdetta 8 gennaio 1994 per la fine di febbraio 1994, ha concluso all’ accoglimento dell’istanza non avendo il datore di lavoro contestato l’ammontare delle poste esposte dalla lavoratrice.