L’istante contesta inoltre la validità della disdetta in quanto notificata durante un periodo di malattia. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria osservando che il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti è retto dal Contratto collettivo di lavoro per il personale di vendita (CCL) che prevede, durante il periodo di prova ossia durante i primi 3 mesi di attività, la possibilità di disdire il contratto per la fine di una settimana con preavviso di una settimana. Osserva inoltre di non essere stato a conoscenza della malattia della dipendente la quale ha abbandonato il posto di lavoro a partire dal 17 dicembre 1993, ciò che giustificherebbe il licenziamento in tronco. 3.