{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-19_1996-03-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10480&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1e2784e144ab965c8ed5a2ab8debe143"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.03.1996 16.1995.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:50", "Checksum": "6cb5376b067db5c82242c9a3e547d25a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.03.1996 16.1995.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa conclusione pretorile secondo la quale la tesi del convenuto circa l’esistenza di un simile accordo non sarebbe proponibile, sia perché proposta tardivamente - solo in sede di conclusioni - sia perché contraddetta da altre risultanze istruttorie quali il chiaro contenuto della disdetta 8 gennaio 1994, deve pertanto essere confermata. Né questa nuova esposizione fattuale può avere rilievo in questa sede in virtù dell’art. 321 CPC.\n7. Esclusa l’eventualità di una disdetta notificata durante un periodo di malattia, poiché il certificato versato agli atti attesta quello stato solo per i giorni 20, 21 e 22 dicembre 1993, rimane controverso unicamente il periodo di disdetta la cui durata varia a dipendenza che si applichi il CCL per il personale di vendita in vigore al momento della conclusione del contratto come preteso dall’insorgente, oppure il Codice delle obbligazioni, come concluso dal primo giudice.\nSecondo l’art. 357 cpv. 1 CO, ove il contratto collettivo non disponga altrimenti le disposizioni circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro hanno, durante la validità del contratto collettivo, effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati.\nIn altri termini, la validità delle disposizioni normative del CCL è limitata a coloro i quali vi partecipano, cioè i datori di lavoro direttamente stipulanti o quelli appartenenti alle associazioni di categoria stipulanti per una parte, e per l’altra parte i lavoratori aderenti alle associazioni che hanno aderito al CCL (art. 356 cpv. 1 CO). A questi, con il consenso delle parti che hanno stipulato il CCL possono aggiungersi singoli datori di lavoro o singoli lavoratori non aderenti alle associazioni stipulanti (art. 356b cpv. 1 CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvetragrecht, 5a. edizione, 1992, n. 3 ad art. 356b CO; Schweingruber/Bigler, Commentaire de la convention collective de travail, 2a. edizione, 1973, pag. 41).\nIn forza della LF concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, l’autorità competente può infine estendere l’applicazione di un determi-nato CCL a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori di un certo ramo o di una certa professione (II CCA 9 dicembre 1993 in re O./P.SA).\nNel caso concreto, dagli accertamenti esperiti d'ufficio da questa Camera risulta che al CCL per il personale di vendita scaduto il 31 dicembre 1993 non era stato conferito carattere obbligatorio (cfr. Dichiarazione 27 ottobre 1995 della Commissione paritetica per il personale di vendita).\nInoltre, al momento dell’assunzione dell’istante solo il datore di lavoro era affiliato a un’associazione aderente al CCL (cfr. scritto 7 novembre 1995 del patrocinatore di __________) mentre la dipendente non era affiliata a nessun’organizzazione sindacale (cfr. lettera 30 gennaio 1996 del suo patrocinatore).\nDa queste risultanze bisogna concludere che al contratto di lavoro che ci occupa non tornano applicabili le norme del CCL bensì quelle del CO, ragione per la quale diviene superfluo l’esame affrontato dal pretore circa la durata degli effetti normativi di un CCL allorquando questo cessa di essere in vigore.\nLa verifica della validità ed efficacia della disdetta notificata dal datore di lavoro deve pertanto essere effettuata sulla base degli art. 335a segg. CO. Ne discende che la conclusione del primo giudice secondo la quale la disdetta 8 gennaio 1994 è efficace per la fine di febbraio 1994 non può essere censurata essendo il frutto di una corretta applicazione dei combinati disposti di cui agli art. 335b cpv. 1 e 335c cpv. 1 CO (Streiff/von Kaenel, op.cit., art. 355b CO, N. 3). Il periodo mensile di prova era ampiamente trascorso al momento della disdetta.\nPer questi motivi, la sentenza impugnata, nella quale non è ravvisabile alcun titolo di cassazione - tantomeno nel suo esito - deve essere confermata.\n8. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con le proprie osservazioni al gravame può essere accolta avendo quest’ultima comprovato il suo stato di indigenza (cfr. certificato municipale).\nA dipendenza della natura della lite, essa concerne esclusiva-mente il patrocinio della ricorrente.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 di __________ è respinto.\n2. __________ è posta la beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio nella sede ricorsuale dell'avv. __________.\n3. Il presente giudizio è esente da spese e tasse giudiziarie, __________ è tenuto a versare a __________ la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n4. Intimazione a: - __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}