{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1995-19_1996-03-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10480&nX40_KEY=4933412&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1e2784e144ab965c8ed5a2ab8debe143"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1995.19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.03.1996 16.1995.19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:13:50", "Checksum": "6cb5376b067db5c82242c9a3e547d25a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.03.1996 16.1995.19\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n5 marzo 1996/fb |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 1995 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 4 gennaio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 14 febbraio 1994 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva il pagamento di fr. 3’750.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel corso del mese di ottobre 1993 __________ è stata assunta alle dipendenze di __________ in qualità di venditrice presso il negozio “__________ ” a __________ con un salario mensile di fr. 2’000.- netti.\nIl contratto di lavoro, concluso verbalmente tra le parti, è stato disdetto dal datore di lavoro l’8 gennaio con effetto al 15 gennaio 1994, data sino alla quale la lavoratrice ha regolarmente percepito il salario.\n2. Con istanza 14 febbraio 1994 __________ ha contestato il termine di disdetta, a suo dire scadente a fine febbraio 1994, e ha quindi chiesto la condanna del suo datore di lavoro al pagamento di fr. 3’750.- quale corrispettivo del salario per il periodo dal 15 gennaio sino alla fine di febbraio 1994, oltre a fr. 750.- per i giorni di vacanza non goduti. L’istante contesta inoltre la validità della disdetta in quanto notificata durante un periodo di malattia.\nIl convenuto si è opposto alla pretesa avversaria osservando che il rapporto di lavoro instauratosi tra le parti è retto dal Contratto collettivo di lavoro per il personale di vendita (CCL) che prevede, durante il periodo di prova ossia durante i primi 3 mesi di attività, la possibilità di disdire il contratto per la fine di una settimana con preavviso di una settimana. Osserva inoltre di non essere stato a conoscenza della malattia della dipendente la quale ha abbandonato il posto di lavoro a partire dal 17 dicembre 1993, ciò che giustificherebbe il licenziamento in tronco.\n3. Con il querelato giudizio il pretore, dopo aver accertato l’applicabilità delle norme del CO, quindi l’efficacia della disdetta 8 gennaio 1994 per la fine di febbraio 1994, ha concluso all’ accoglimento dell’istanza non avendo il datore di lavoro contestato l’ammontare delle poste esposte dalla lavoratrice.\nPer quanto attiene alla tesi del convenuto secondo la quale le parti avrebbero concordato di porre fine al loro rapporto lavorativo per la fine del mese di dicembre 1993, il pretore se ne è discostato sia perché questa argomentazione è stata proposta solo in sede di conclusioni, quindi tardivamente, sia perché la deposizione del teste __________ non era chiara ed esplicita in questo senso.\n4. Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.\nIl ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare la deposizione del teste __________ dalla quale si evince l’accordo delle parti di porre fine al loro rapporto lavorativo per la fine del 1993, nonché di aver erroneamente applicato il diritto materiale concludendo a torto all’applicazione del CO anziché del CCL, almeno per quanto riguarda la durata del periodo di prova, iniziato prima della decadenza del CCL.\nCon osservazioni 6 febbraio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame; nel contempo essa formula istanza per l’ottenimento del gratuito patrocinio.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nPer costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).\n6. La valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice in merito alla determinazione della durata del rapporto lavorativo che vincolava le parti, impugnata dal ricorrente siccome arbitraria, non può essere censurata.\nContrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la deposizione del teste __________ che riferisce di un colloquio tra le parti intervenuto in sua presenza e secondo il quale egli avrebbe proposto l’assunzione del marito della signora __________ in sua sostituzione, non è tale da inficiare il contenuto della disdetta scritta 8 gennaio 1994. In effetti, da quella deposizione non risulta per nulla che le parti abbiano concluso un accordo per porre fine al loro rapporto di lavoro per la fine del 1993."}