Vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tassa di giustizia mentre al ricorrente deve essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo ricorsuale (non potendosi applicare in concreto la TOA), da porsi a carico della controparte che si è opposta all’accoglimento del gravame. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 dicembre 1995 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 30 novembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città è annullata e gli atti sono rinviati alla Pretura per l'emanazione di un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 2.