La sentenza pretorile deve quindi essere annullata e gli atti rinviati alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città affinchè il segretario assessore emani un nuovo giudizio, senza che sia necessario l’ulteriore esame del merito. 5. A titolo abbondanziale per quanto attiene al merito del gravame, va ricordato al ricorrente che questa Camera può rivedere il giudizio di prima sede unicamente nei limiti delle censure previste dall’art. 327 CPC, che devono essere chiaramente formulate nel ricorso e che deve pure indicare i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda, pena la sua nullità (art. 329 cpv.