Nella concreta fattispecie il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città che ha prolato la sentenza impugnata non risulta essere stato presente a nessuna delle tre udienze (13 marzo 1995, 23 maggio 1995 e 31 ottobre 1995) tenutesi nel corso dell’istruttoria di causa (quindi nemmeno al dibattimento finale) dirette dal solo segretario assessore che ha firmato i relativi verbali. La sentenza pretorile deve quindi essere annullata e gli atti rinviati alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città affinchè il segretario assessore emani un nuovo giudizio, senza che sia necessario l’ulteriore esame del merito.