nel procedimento orale il giudice deve infatti ricavare gli elementi del suo giudizio direttamente dalle dichiarazioni delle parti (Rep 1981, 199). Tale principio è stato esplicitamente ripreso dall'art. 74 LOG prevedente che in caso di sostituzione di un funzionario e se il dibattimento orale era già cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta ed approvata dai funzionari usciti di carica, la causa dev’essere chiamata per un nuovo dibattimento salvo diverso accordo tra le parti (CCC 29 maggio 1989 in re C./M.).