Con osservazioni 26 gennaio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. E’ canone indiscusso del diritto che solo il giudice che ha assistito alla discussione della causa può deliberare sulla stessa; logica e buon senso non consentono che la sentenza venga pronunciata da quel giudice che, non avendo assistito alla discussione, non può farsi un’idea esatta e completa delle allegazioni e contestazioni addotte dalle parti (Rep 1916 309). La procedura speciale applicabile alle controversie in materia di locazione (art. 404 segg.